NORMATIVA
La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire
una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità della lettura.Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta
in difficoltà nella realizzazione grafica.Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.